Art. 2.

      1. All'articolo 29 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

              «1-bis. Al fine di consentire la sua integrazione nella società italiana lo straniero di età superiore a sei anni e inferiore a sessantacinque anni, per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare è sottoposto, nel suo Paese di residenza, a una valutazione del suo grado di conoscenza della lingua italiana e dei valori della Repubblica. Se questa valutazione ne stabilisce la necessità, l'autorità amministrativa organizza per lo straniero, nel suo Paese di residenza, una formazione la cui durata non può superare i due mesi, al termine della quale è oggetto di una nuova

 

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valutazione della sua conoscenza della lingua e dei valori della Repubblica. Il beneficio del ricongiungimento familiare è subordinato alla produzione di un attestato dell'esito di tale formazione, che deve essere consegnato entro il mese successivo alla fine della stessa formazione, alle condizioni stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri competenti. Tale regolamento stabilisce in particolare il termine massimo entro il quale i risultati della valutazione devono essere comunicati, il termine massimo entro il quale la valutazione e la formazione devono essere proposte, il numero di ore minime di tale formazione, le ragioni legittime per le quali lo straniero può essere dispensato e le modalità secondo le quali una commissione designata dal Ministro dell'interno determina il contenuto della valutazione che riguarda la conoscenza dei valori della Repubblica.

              1-ter. Il richiedente di un visto per un soggiorno di durata superiore a tre mesi, o il suo rappresentante legale, cittadino di un Paese nel quale le certificazioni relative allo stato civile risultano insufficienti o non sono previste, può, in caso di inesistenza dell'atto di stato civile o quando è stato informato dagli agenti diplomatici o consolari dell'esistenza di un dubbio serio sull'autenticità di quest'ultimo, sollecitare la sua identificazione tramite l'esame delle sue impronte genetiche per portare un elemento di prova di una filiazione certa con almeno uno dei due genitori. Il consenso delle persone la cui identificazione è così rilevata deve essere formulato espressamente. L'esame delle impronte genetiche è realizzato a spese del richiedente. Se il visto è accordato, le spese sostenute per l'esame gli sono rimborsate dallo Stato. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le condizioni per l'applicazione dell'esame delle impronte genetiche e, in particolare, l'elenco dei Paesi interessati dalla procedura e i requisiti che i soggetti abilitati ad effettuare tale esame devono possedere»;

 

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          b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

      «10-bis. Lo straniero ammesso al soggiorno in Italia e, all'occorrenza, il suo coniuge curano, quando uno o più figli hanno beneficiato della procedura di ricongiungimento familiare, l'integrazione della famiglia nella società italiana. A tale scopo, essi sottoscrivono con lo Stato un contratto di accoglienza e d'integrazione per la famiglia con il quale si obbligano a seguire una formazione sui diritti e sui doveri dei genitori in Italia. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del titolo di soggiorno e determina la conseguente espulsione dello straniero e del suo nucleo familiare dal territorio dello Stato».